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Legge 23/12/1996 n. 662e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni; f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955 n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986 n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni; g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di im- piego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione; h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999. 98. Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996. 99. Il Governo é altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo. 100. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 101. Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione é autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati opsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivemente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. 102. Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della difesa é autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese di frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo; c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa é, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito. 103. Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932 n. 365. 104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 10 gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile é di 10 mesi. 105. Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma é rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi. 106. Il Governo é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale. 107. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 108. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina. 109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile. 110. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, é sostituito dal seguente: "4. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva é prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa". 111. Nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, i militari e i graduati in servizio di leva possono essere trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, previa domanda da presentare entro l'ottavo mese di servizio. Il personale trattenuto alle armi per un ulteriore periodi di 12 mesi può presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per il transito in ferma triennale, previo superamento delle prove di selezione destinate ai volontari di truppa in ferma breve, ove previste. 112. Al personale trattenuto alle armi si applicano, in materia di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di truppa in ferma breve. 113. In relazione a quanto previsto dal comma 111, il Ministro della difesa provvede a definire annualmente, per ciascuna Forza armata e nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, l'entità dei posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve. 114. Il Ministro della difesa provvede a definire, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di transito in ferma triennale del personale trattenuto alle armi per 12 mesi. 115. L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia é definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva. 116. A decorrere dal 10 gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981 n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984 n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981 n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986 n. 342. 117. Al personale di cui al comma 115 é corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 luglio 1992 n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992 n. 386. 118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione. 119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, é sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. É abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
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